IL RETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  l'art.  17,  comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n.  509  "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
  Visto   il   decreto  rettorale  28  maggio  1996,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno
1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli
studi di Milano;
  Visto  il  decreto  rettorale in data 23 settembre 1999, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999, con il quale e'
stata  disposta  la modifica di alcuni articoli dello statuto, previa
deliberazione  del  senato accademico, organo preposto alla revisione
dello stesso statuto;
  Vista  la  deliberazione  in  data  11 luglio 2000, con la quale il
senato  accademico  al  fine, in particolare, di dare attuazione alla
riforma  universitaria,  ha  approvato,  con la maggioranza richiesta
dall'art.  55  dello statuto, ulteriori modifiche agli articoli 7, 9,
18,  20,  24  e  25  dello  statuto  medesimo,  nonche' l'abrogazione
dell'art. 26 dello stesso;
  Vista la nota rettorale prot. n. 7362 in data 22 febbraio 2001, con
la  quale  le  modifiche allo statuto approvate dal senato accademico
sono  state  trasmesse  al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimita'
e di merito;
  Vista  la nota prot. n. 3980 in data 16 marzo 2001, con la quale il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ha  comunicato  di  non aver osservazioni particolari da formulare in
ordine alle modifiche statutarie approvate dal Senato accademico;
                              Decreta:
  Allo  statuto dell'Universita' degli studi di Milano sono apportate
le modifiche di seguito indicate.
                              Titolo I
                           Norme generali
                               Art. 7.
         Liberta' di riunione e uso degli spazi universitari
  L'art. 7 assume la seguente nuova titolazione:
  "Art.  7  (Liberta' di associazione e di riunione e uso degli spazi
universitari).
  Il  testo dello stesso art. 7 e' integrato dal seguente nuovo comma
(comma primo):
  "L'Universita'  favorisce  e  sostiene  le  attivita'  promosse  da
associazioni   e  cooperative  costituite  con  finalita'  culturali,
ricreative   e   di   mutualita'  dalle  proprie  componenti  interne
(personale e studenti )".
                               Art. 9.
             Attivita' culturali, sportive e ricreative
  Il testo dell'articolo e' cosi' riformulato:
  "L'Universita',  ai  sensi  delle  normative  in vigore, promuove e
favorisce attivita' culturali, sportive e ricreative per gli studenti
e  per  il  proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche
risorse  e  attraverso  apposite  forme  organizzative  definite  nel
regolamento generale d'Ateneo.
  Rientrano  tra le attivita' da favorire, eventualmente anche con la
concessione  in  uso  di  spazi  universitari,  a condizioni comunque
rispettose  dei  principi  che regolano la gestione dei beni immobili
dell'Universita',  quelle promosse negli ambiti e per le finalita' di
cui  al  presente  articolo  in  forma  autonoma  da  associazioni  e
cooperative studentesche e dal personale universitario".
                             Titolo III
                          Organi di governo
                              Art. 18.
                        Il senato accademico
  Al  primo  comma  del  punto  2, e precisamente alla lettera e), e'
soppresso il riferimento alla facolta' di economia.
  Al  sesto comma del punto 7 e' soppressa l'espressione "Fatto salvo
quanto  disposto  dal  punto  8  del successivo art. 55 ai fini della
prima costituzione degli organi in questione.
                              Art. 20.
                   Collegio dei revisori dei conti
  All'ultimo  comma  la  locuzione  "I componenti il collegio possono
essere immediatamente confermati per una sola volta" e' cassata.
                              Titolo IV
           Strutture e attivita' didattiche e scientifiche
                               Art. 24
                              Facolta'
  Il primo comma del punto 3 e' riformulato come segue:
  "Il   Preside  rappresenta  la  facolta',  convoca  e  presiede  il
consiglio di facolta', cura l'attuazione delle sue delibere, coordina
i  servizi  generali  di  competenza  della  facolta'.  Ha compiti di
vigilanza  sulle  attivita' didattiche, anche al fine di garantire la
congruita'  dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi
ad essi attribuiti, e sui servizi che fanno capo alla facolta'".
  Il  sesto comma dello stesso punto 3 diviene secondo comma e assume
la seguente formulazione:
  "Il  Preside  puo' affidare lo svolgimento di particolari compiti a
componenti  il  consiglio di facolta' o ai presidenti dei consigli di
coordinamento  didattico secondo le norme indicate nel regolamento di
facolta'.
  Al  primo  comma  del punto 4, il termine "comma" e' sostituito dal
termine "punto".
  Al  secondo  comma  dello stesso punto 4, il testo della lettera a)
risulta modificato come di seguito riportato:
    "a)  avanza proposte e delibera in merito alla istituzione e alla
attivazione di corsi di laurea e di laurea specialistica, di corsi di
dottorato, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento
e  di aggiornamento, di master universitari, di corsi di orientamento
e   di  attivita'  culturali  e  formative  secondo  quanto  previsto
dall'art.   6   della  legge  n.  341/1990,  sentiti  i  Consigli  di
coordinamento  didattico  per quanto di loro pertinenza e fatte salve
le competenze dei dipartimenti".
  All'ultimo  comma  del medesimo punto 4, l'espressione "provenienti
dai  diversi  corsi  di  laurea  e  di  diploma  istituiti  presso la
facolta'"  e'  sostituita  dall'espressione: "provenienti dai diversi
corsi di studio istituiti presso la facolta'".
                              Art. 25.
                           Corsi di laurea
  Il  testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 25 (Consigli di coordinamento didattico dei corsi di laurea e
di  laurea  specialistica). - 1. I regolamenti delle singole facolta'
(nel  caso  di  corsi  interfacolta'  i regolamenti di ciascuna delle
facolta'  interessate)  stabiliscono  le  modalita'  di coordinamento
didattico  dei  corsi  di  laurea  e  i  laurea specialistica da esse
attivati  da esercitarsi da parte di un organo collegiale, denominato
consiglio  di  coordinamento  didattico,  composto  dai  docenti  che
prestano  la loro attivita' didattica per gli insegnamenti del corso,
secondo quanto specificato al successivo punto 4.
  2.  I  consigli  di  coordinamento  didattico  possono assumere una
diversa   configurazione   a   seconda   che   assumano   la  diretta
responsabilita':
    a) di un singolo corso di laurea o di laurea specialistica;
    b) di piu' corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a piu'
classi affini;
    c) di  piu'  corsi di laurea specialistica riferiti alla medesima
classe o a piu' classi affini;
    d) di  piu'  corsi di laurea e di laurea specialistica riferiti a
classi affini.
  3.  Spetta ai consigli fissare e coordinare gli obiettivi didattici
del  corso  o  dei  corsi  che  ad  essi  fanno  capo  e dei relativi
curricoli,   valutare   l'andamento  delle  attivita'  e  verificarne
annualmente  l'efficienza  e  la  funzionalita'; formulare proposte e
pareri  in merito alle discipline di pertinenza del corso o dei corsi
e  propone  l'eventuale  attivazione  o  la disattivazione; formulare
proposte  in  ordine  alla  destinazione  dei  posti vacanti; propone
l'attivazione  di corsi a contratto e di attivita' di apprendimento e
perfezionamento linguistico; propone l'attivazione di eventuali corsi
di  orientamento,  di attivita' didattiche di sostegno e di attivita'
di  tirocinio;  esaminare  ed  approvare i piani di studio presentati
dagli studenti e formulare ogni altra proposta riguardante le risorse
per  la  didattica  e  l'organizzazione  degli  insegnamenti, secondo
quanto  stabilito  dagli  ordinamenti  in vigore, dallo statuto e dai
regolamenti.
  I  consigli  di  coordinamento  didattico possono assumere funzioni
deliberative  su  delega  della facolta', secondo quanto stabilito in
ciascun regolamento di facolta'.
  4.  I  consigli  di  coordinamento  didattico  sono  costituiti dai
professori  di  ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori responsabili di
insegnamenti  o  di  moduli  di  insegnamento  o  di  altre attivita'
didattiche  specificamente  svolte per il corso o i corsi di laurea e
di  laurea  specialistica  che  fanno  capo al consiglio, dai docenti
supplenti  e con affidamento, dai docenti a contratto responsabili di
un   insegnamento  o  di  un  modulo  d'insegnamento  che  dia  luogo
all'acquisizione  del  numero minimo di crediti formativi stabilito a
questo  fine dal regolamento di facolta', da una rappresentanza degli
studenti.
  I  regolamenti  di  facolta'  stabiliscono  le  opportune  forme di
coordinamento per gli insegnamenti comuni a piu' corsi di laurea e di
laurea   specialistica   della   medesima   facolta',   ivi  compresa
l'eventuale   partecipazione  di  professori  e  ricercatori  a  piu'
consigli di coordinamento didattico.
  I  rappresentanti  degli  studenti iscritti al corso o ai corsi che
fanno  capo al consiglio sono eletti per un biennio in numero pari al
15%  del  consiglio  stesso. Nel caso in cui partecipi alla votazione
meno  del  10%  degli  aventi diritto il numero dei rappresentanti e'
ridotto  proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a
5.  La  rappresentanza  studentesca non viene considerata ai fini del
computo  delle presenze necessarie per la validita' delle sedute. Gli
studenti   eletti  nel  consiglio  di  coordinamento  didattico  sono
rieleggibili  per  un  secondo  mandato  purche' abbiano conservato i
requisiti  per  l'eleggibilita'  previsti  dal  regolamento  generale
d'Ateneo.  In  caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del
conseguimento della laurea, l'eletto decade e viene sostituito con le
modalita' stabilite al punto 3 dell'art. 50.
  Il  regolamento di facolta' definisce a quale tipo di deliberazione
potra'  partecipare  con  diritto  di  voto  ciascuna delle categorie
componenti  il consiglio di coordinamento didattico; in ogni caso gli
studenti  partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni ad
eccezione  di quelle concernenti i pareri sulla copertura dei posti e
le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.
  E'  lasciato  ai  singoli regolamenti di facolta' di determinare le
eventuali   articolazioni   funzionali  specifiche  dei  consigli  di
coordinamento didattico e di estendere la partecipazione al consiglio
a  rappresentanze dei titolari di contratto a tempo indeterminato per
attivita'  di  apprendimento e perfezionamento linguistico e ad altre
figure di collaboratori didattici non previste al primo comma.
  5.  Ogni  consiglio  di coordinamento didattico elegge nel suo seno
tra  i  professori di ruolo di prima fascia un presidente. L'elezione
avviene  a  scrutinio  segreto,  a maggioranza  assoluta degli aventi
diritto  in  prima  votazione  e  a maggioranza assoluta dei presenti
nelle  votazioni  successive. Il presidente sovrintende e coordina le
attivita'  del  corso  o  dei  corsi  che  fanno  capo  al consiglio,
operando,  d'intesa  con  il  preside  della  facolta',  al  fine  di
garantire  la congruita' dei carichi didattici degli insegnamenti con
i crediti formativi ad essi attribuiti. Il preside dura in carica tre
anni  accademici  e  non  e'  immediatamente rieleggibile piu' di una
volta.   Salvo  diversa  indicazione  da  parte  dei  regolamenti  di
facolta',  i  compiti di segretario vengono assolti dal professore di
prima fascia con la minore anzianita' di ruolo.".
                              Art. 26.
                          Corsi di diploma
  L'articolo   e'  abrogato  con  il  conseguente  scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi.
  Le  modifiche  disposte con il presente decreto entrano in vigore a
decorrere dall'anno accademico 2001/2002.
  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Milano, 25 giugno 2001
                                                p. Il rettore: Doleva